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La legge 215/92, misure per l'imprenditoria femminile

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215
Azioni positive per l’imprenditoria femminile.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56)
Testo vigente a seguito delle abrogazioni operate dal D.P.R 28-07-2000, n. 314
Art. 1 Principi generali.
1. La presente legge è diretta a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari
opportunità per uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
a. favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma
cooperativa;
b. promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle
donne imprenditrici;
c. agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile;
d. favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da
parte delle donne;
e. promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori
produttivi.
Art. 2 Beneficiari
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a. le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60
per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in
misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano
costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché , le imprese individuali gestite da
donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura del
commercio, del turismo e dei servizi;
b. le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione
imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli
ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi
di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non
inferiore al 70 per cento a donne
Art. 3 Fondo nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
1. E’ istituito il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, di seguito
denominato Fondo, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. La dotazione finanziaria
del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire
dieci miliardi annui.
Art.4 Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per
l’acquisizione di servizi reali.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 3, ai soggetti indicati
all’articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:
a. contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o
per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore
dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché, per i
progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di
prodotto, tecnologica od organizzativa;
b. contributi per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività,
all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di
nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove
tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché, per lo
sviluppo di sistemi di qualità.
2. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un
ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste.
Art.5. Comitato per l’imprenditoria femminile
1. Presso il Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato è istituito il
Comitato per l’imprenditoria femminile composto dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con
funzioni di presidente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal
Ministero dell’agricoltura e delle foreste, dal Ministero del tesoro, o da loro
delegati; da un rappresentante degli istituti di credito, da un rappresentante per
ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della
cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell’artigianato,
dell’agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell’industria ,del
commercio e dell’artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carico
tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l’adempimento
delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a
disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli
eventi previsti dalla legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l’informazione
imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni
collegamenti con il servizio centrale per la piccola industria e l’artigianato di cui
all’articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di
consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed
esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa
annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui
all’articolo 3.
Art.6 . Relazione al Parlamento
.
1. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica lo stato di
attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al
Parlamento.
Art.7. Iniziative delle regioni
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché, le province autonome di Trento e di
Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le
associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni
mirate, nonché, la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di
progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite
convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e
consolida esperienza in materia e che siano presenti sull’intero territorio regionale.
Art.8. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l’anno 1992,
lire dieci miliardi per l’anno 1993 e dieci miliardi per l’anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento interventi vari nel
campo sociale ( Imprenditorialità femminile).
2. Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

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Articolo: La legge 215/92, misure per limprenditoria femminile

Promozione delle attività economiche imprenditoriali delle donne, finanziamenti agevolati in conto capitale.
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