Arriva il test per il Bonus Famiglia, intuitivo e facile da utilizzare.

E' online sul sito dell'agenzia delle entrate un test per verificare l'idoneità all'ottenimento del bonus famiglia.



"Per il 2009 il governo ha previsto un bonus straordinario a favore dei nuclei familiari a basso reddito.

Il bonus, che viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare, non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali né per il rilascio della carta acquisti."



Controlla se hai diritto al BONUS FAMIGLIA



Documentazione BONUS

Ma l'ICI prima casa è dovuta o no per il 2008 ? I chiarimenti del Ministero della Economia e Finanze.

Con Risoluzione 4 marzo 2009, n. 1, la Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 1, D.L. n. 93/2008, anche alle abitazioni ad esse assimilate, ovvero le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari e quelle concesse in uso gratuito a parenti.



Il Dipartimento ha precisato che l'estensione dell'esenzione alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale del soggetto passivo dovrà essere espressamente prevista nel regolamento o deliberazione comunale con esplicita determinazione o a mezzo di fatti concludenti.



Ove ciò non sia stato rispettato, i Comuni potranno recuperare gli importi ICI non versati dai contribuenti per l'anno 2008 senza applicare sanzioni e interessi.

Dal 1° Marzo più trasparenza per chi accede al credito, Banca D'Italia impone nuove regole.

Dal 1° marzo, le nuove disposizioni della Banca d’Italia che impongono agli istituti di credito di predisporre testi chiari e l’elenco di tutte le offerte (trasparenza)  affinchè coloro che facciano ricorso al credito possano effettivamente fare dei confronti.



La documentazione arriverà direttamente a casa entro il  15 aprile a tutti coloro che hanno già sottoscritto un contratto di mutuo (vecchi e nuovi clienti insomma). Le nuove regole prevedono anche una esposizione semplice e chiara che sia intelleggibile anche ai non addetti ai lavori.



Su questa base tutte le banche, sia quelle italiane che le filiali di istituti esteri, che offrono mutui devono mettere a disposizione allo sportello un dossier con le informazioni sulle diverse tipologie di finanziamento che il cliente può scegliere.



La documentazione deve contere  obbligatoriamente:



    * l’elenco completo dei tipi di mutuo sottoscrivibili;

    * le caratteristiche e i rischi di questo tipo di prodotto, presentati in maniera "comprensibile" ossia con un linguaggio che consenta a tutti di capire le principali differenze tra le offerte e i rischi che si corrono, ad esempio, scegliendo un mutuo variabile indizzato all’Euribor rispetto ad uno ancorato al tasso Bce. Oppure un mutuo a tasso variabile ma con rata fissa rispetto ad un mutuo "classico" con rata variabile.



Per ciascun prodotto, deve esserere riportato:



    * il tasso di interesse, e quando si tratta di tasso variabile, lo spread, il parametro di riferimento e l’ammontare del tasso stesso al momento della pubblicazioen del dossier, con l’avvertenza in questo caso il tasso è solo a titolo di esempio;

    * la durata minima e massima;

    * le modalità di calcolo del piano ammortamento;

    * la periodicità delle rate.

tetto del 4% sui mutui prima casa, circolare esplicativa del Ministero della Economia e delle Fnanze

In base alle nuove disposizioni per i mutui a tasso variabile le rate da corrispondere nel 2009 saranno calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



CIRCOLARE 13 febbraio 2009 , n. 11434



  Istruzioni  applicative  dell'art.  2 del decreto-legge 29 novembre

2008,  n.  185  convertito  con  modificazioni dalla legge 28 gennaio

2009,  n.  2  -  Mutui  prima casa (Seguito circolare del 28 dicembre

2008).



                                     Agli     Istituti    autorizzati

                                  all'esercizio        dell'attivita'

                                  bancaria

                                     Agli  intermediari finanziari ex

                                  articoli  106  e  107  testo  unico

                                  bancario



   Premessa:

  Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre 2008, prot. n. 117852,

nella  quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in

merito  all'art.  2,  commi  da  1 a 3, del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185 (di seguito decreto-legge) ora convertito dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2.

  Al  riguardo,  si  ritiene  opportuno definire ulteriori istruzioni

operative  per  la concreta applicazione delle predette disposizioni,

anche  a  seguito  delle  modifiche  apportate al decreto-legge dalla

legge di conversione n. 2/2009.

  Istruzioni applicative:

   a)  Per  i  mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo

previsto  dal  decreto-legge  deve  essere accreditato con valuta del

giorno di scadenza della rata a cui e' relativo.

  Le   disposizioni   di  cui  all'art.  2,  commi  1,  2  e  3,  del

decreto-legge  si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il

31  ottobre  2008  un  mutuo  che  non sia a tasso fisso per l'intera

durata dell'ammortamento.

  Dette  disposizioni  si  applicano  anche  ai  mutui che sono stati

oggetto   di  operazioni  di  cartolarizzazione  o  di  emissioni  di

obbligazioni  bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,

n. 130.

   b)  I  mutui  a  tasso  variabile,  rata  fissa e durata variabile

rientrano  nell'ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso

l'effetto  del  contributo  dello  Stato  si evidenziera' sulla minor

durata  del  mutuo  piuttosto  che sull'ammontare della rata che, per

contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.

  La  riduzione  del  tasso  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del

decreto-legge  n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente

-  mantenendo  appunto  fermo l'importo della rata - aumenta la quota

capitale  da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi

la  riduzione  del  debito  residuo), riduce la quota interessi sulla

rata,  determinando  una  minor  durata  del  mutuo.  In tal caso, il

contributo  dello stato e' pari alla differenza - rata per rata - tra

la  quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di

interessi  risultante  dall'applicazione del tasso ai sensi dell'art.

2, comma 1, del decreto-legge.

   c)  Il contributo dello Stato, per la riduzione dell'importo delle

rate del mutuo ai sensi delle disposizioni in esame, si applica anche

ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta

(prima o nel corso del 2009) la decadenza dal beneficio del termine o

la  risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica

dell'atto  di  precetto.  Ovviamente  quanto  indicato si applica con

riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009.

  Pertanto le banche devono richiedere al cliente l'adempimento delle

rate  (e  i  relativi  interessi  di  mora)  calcolate  al  netto del

contributo  in  conto interesse ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3,

del decreto-legge.

   d)  Ai  fini  del  calcolo della riduzione delle rate ai sensi del

citato  art.  2,  comma  1,  per  tasso  contrattuale  alla  data  di

sottoscrizione del contratto (tasso annuo nominale - TAN) si intende:

    per   i   mutui   che   presentano   un   periodo   iniziale   di

preammortamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento

del mutuo, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;

    per  i  mutui che prevedono un tasso agevolato iniziale, il tasso

applicabile  alla  prima  rata  successiva  al termine del periodo di

agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;

    per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra

banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, il

tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data

di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo;

    per  i  mutui  che  sono  stati  oggetto di portabilita' ai sensi

dell'art. 8 del decreto-legge 7/2007, il tasso contrattuale alla data

di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.

   e)  Per  i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi

dell'art.  3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n. 126, l'importo da

addebitare  sul  conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009

e'  dato  dalla  differenza  - se positiva - tra l'importo della rata

calcolata  ai  sensi  dell'art.  2,  del  comma  1, del decreto-legge

185/2008   (come   se   la  rinegoziazione  di  cui  all'art.  3  del

decreto-legge  93/2008  non fosse stata effettuata) e l'importo della

rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. In tal

caso  l'importo della rata che il cliente e' tenuto a rimborsare alla

banca e' calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008.

  Qualora  tale  differenza sia negativa, generando pertanto un saldo

positivo in favore del cliente, questa e' posta a riduzione del conto

di   finanziamento   accessorio  qualora  questo  presenti  un  saldo

superiore  a zero e fino all'azzeramento dello stesso. In tal caso il

cliente  e'  tenuto  a  rimborsare  alla  banca  l'importo della rata

calcolata  ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. Qualora il

conto  di  finanziamento  accessorio  presenti  un saldo pari a zero,

l'importo  della rata e' ridotto ai sensi dell'art. 2, commi 1-3, del

decreto-legge.

   Roma, 13 febbraio 2009

                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli



Alcune considerazioni spontanee :

1) Il tasso EURIBOR ormai è sotto il 2%

2) Lo Spread che le banche applicano difficilmente supera il 1.4%

3) Queste disposizioni si applicano solo ai mutui per acquisto prima casa

4) Rimane un buco temporale che la circolare non chiarisce riguardo i mutui stipulati in novembre-dicembre  2008  quando il tasso Euribor era sensibilmente + alto.

La BCE taglia i tassi di un ulteriore 0,50

La Banca centrale europea (ecb) taglia ulteriormente  i tassi di interesse nell'area dell'euro di 50 punti , assestandosi  all'1,50%,  minimo storico. Non c'è da apsettarsi una diminuzione immediata dei tassi Euribor e Eurirs in quanto questa si avrà progressivamente (ma non è detto) nei prossimi mesi, come già abbiamo potuto assistere con il ritocco dei tassi nel mese di novembre. Adesso l'attenzione di tutti ricadrà ovviamente sulle tendenze dei tassi relativi al credito di lungo periodo, vale a dire mutui a tasso fisso e tasso variabile.

BNP Paribas mutuo (ex mutuo UBC)

Il mutuo di Banca UBC (adesso BNP Paribas) si presenta come chiaro e flessibile, vediamo insime le caratteristiche di questa possibilità di mutuo:



SCHEDA PRODOTTO – MUTUO O2 ACQUISTO



Finalità FINANZIAMENTI DESTINATI A:

• Acquisto immobile (prima e seconda casa, box)

• Acquisto immobile più consolidamento debiti

• Acquisto immobile più liquidità

• Acquisto immobile più ristrutturazione

• Surroga



Tasso Il cliente può scegliere il tipo di tasso che meglio risponde alle sue esigenze

TASSO FISSO: il tasso è fisso per tutta la durata del mutuo

TASSO VARIABILE: indicizzato a scelta del cliente all’ Euribor o tasso BCE + spread

TASSO VARIABILE A RATA COSTANTE: Euribor + spread

TASSO MISTO: Sono disponibili due tipologie di tasso misto

• Fisso per i primi 3 anni. Al 4° anno Euribor + spread

• Fisso per i primi 5 anni, successivamente Euroirs 5 anni lettera + spread

Rata TASSO FISSO: la rata è fissa per tutta la durata del mutuo

TASSO VARIABILE: la rata è fissa per 12 mesi e varia una sola volta l’anno. A partire dal 2° anno la rata potrà variare

in funzione della variazione dei tassi di mercato:

• in caso di salita dei tassi, la rata non potrà aumentare oltre il limite stabilito (massimo 5% della rata precedente)

• in caso di discesa dei tassi, la rata potrà diminuire fino al 5% rispetto alla rata precedente

TASSO VARIABILE A RATA COSTANTE:

La rata ha una doppia protezione dal rialzo dei tassi per tutta la durata. La variazione dei tassi viene infatti assorbita da

un allungamento della durata fino a 10 anni.

La rata rimane anche protetta per tutta la durata da un plafond rata che fissa un aumento massimo dell'importo annuale

del 5%

TASSO MISTO

• La rata è fissa per 12 mesi e varia una sola volta l’anno, per tutta la durata del mutuo. Il 1° anno è scontata, il 2° e

3° anno crescerà solo del 5%. Dal 4° anno la rata varierà in base all’andamento dei mercati con le seguenti

modalità:

- in caso di salita dei tassi, la rata non potrà aumentare oltre il limite stabilito (massimo 10% della rata precedente)

- in caso di discesa dei tassi, la rata potrà diminuire fino al 10% rispetto alla rata precedente

• La rata è fissa per 5 anni. Successivamente e ad ogni quinquennio la rata potrà variare in funzione della variazione dei tassi di mercato:

- in caso di salita dei tassi, la rata non potrà aumentare oltre il limite stabilito (massimo 20% della rata precedente)

- in caso di discesa dei tassi, la rata potrà diminuire fino al 20% rispetto alla rata precedente

Durata flessibile La durata del mutuo potrà essere rivista in qualsiasi momento dal cliente in modo da poter variare l'importo della rata mensile secondo le proprie esigenze future. La durata potrà essere allungata o ridotta fino a 5 anni

Rata jolly A partire dal 2° anno è possibile richiedere la sospensione del pagamento di una rata mensile del mutuo. L’opzione è esercitabile fino ad un massimo di 5 volte e tra ogni richiesta devono intercorrere almeno 12 mesi.

Durata TASSO FISSO E A RATA COSTANTE: Sono disponibili tutte le durate fino 30 anni

TASSO VARIABILE E MISTO: Sono disponibili tutte le durate fino a 40 anni

* Le durate minime variano a seconda del prodotto scelto.

Percentuale Finanziata Fino al 100% del valore dell’immobile

Importo Importo minimo 30.000,00 euro

Modalità rimborso Rimborso mensile della rata con addebito automatico sul C/C bancario o postale del cliente. Nel caso di rimborso parziale del capitale è possibile scegliere di ridurre la durata del mutuo o l’importo della rata

Iscrizione ipotecaria Pari al 150% del valore del finanziamento.

Banche ed erogazione del credito in Italia, quale è la situazione attuale del mercato ?

La crisi economica e finanziaria stringe la morsa e si fà sentire anche sulle piccole-medie imprese,  il sistema creditizio non riesce a garantire un flusso congruo di risorse verso le imprese, anche nei confronti di aziende sane e talentuose.



Quelle aziende che pur trovandosi in situazione di normalità in settori non a rischio, e con fatturato in crescita, possono vedersi rifiutare nuove richieste di credito o aumento di fidi (SBF per esempio); questa situazione si determina a causa di un deterioramento della fiducia in generale, e di una percezione troppo protettiva da parte delle banche.



Ma facciamo un esempio concreto, potrebbe capitare che una impresa "sana" che lavora con Enti Pubblici (regioni, comuni) potrebbe trovarsi in situazione di temporanea mancanza di liquidità, a causa dell'aumento del ritardo da parte della pubblica amministrazione nei pagamenti, ebbene questa azienda potrebbe veder ridimensionare in modo consistente la propria esposizione e quindi la possibilità di nuovi accessi al credito o di aumento dei fidi.



In breve tempo da azienda sana, si potrebbe trasformare in azienda a rischio, o addirittura in procinto di liquidazione.



Quando si verificano situazioni di gravi crisi economica e finanziaria come questa, sarebbe necessario intervenire immediatamente, con leggi e linee guida che consentano alle piccole-medie imprese, di poter accedere con serenità al credito secondo le esigenze.



Le banche dall'altra parte, dovrebbero rivedere quelle che sono le politiche adottate per la concessione dei fidi, appare evidente che in questa situazione, bisogna abbandonare preconcetti, e vecchi sistemi di valutazione del rischio, approcciare la clientela in modo meritocratico e secondo le reali prospettive di redditività delle aziende.

Borsa e Banche che cosa stà succedendo ?

L'altalena degli indici della borsa, e la tendenza al ribasso, incute timore anche al più insensibile degli investitori.



La crisi finanziaria si stà trasformando in crisi economica, ed i governi, sopratutto quello Italiano, tardano a prendere i dovuti e seri provvedimenti necessari, quantomeno, ad alleviare le ansie di chi tutti i giorni ha a che fare con il costo della vita. La crisi finanziaria è dovuta in principal modo ad una sopravvalutazione del capitale delle imprese quotate in borsa, questo ha generato una sfiducia sul mercato così grave, che ci vorranno anni prima di poter vedere la luce ed una via di uscita.



Tutto questo lascerà dietro di sè, aziende chiuse, imprese che si ridimensioneranno, e povertà.



Fortunatamente la crisi investirà i mercati in modo diverso, ad esempio per quanto riguarda l'italia, la tipologia e la struttura delle banche è costituita da realtà piccole, medie, e grandi.



I piccoli Crediti cooperativi, le casse rurali, le casse di risparmio ad esempio non sembrano coinvolti dal ciclone borsistico, in quanto probabilmente perchè poco esposte nei paesi a rischio.



Recentemente le agenzie di rating hanno ridimensionato il grado di fiducia di alcune nazioni dell'est europa, questo ha determinato ad esempio in italia, una immediata diminuzione del valore dei capitali di alcuni gruppi bancari sensibilmente esposti con crediti estteri nei confronti di questi paesi.



Per una volta possiamo dire piccolo è bello, e probabilmente all'estero il sistema bancario italiano verrà preso come modello di esempio (come già accade per la sanità e le pensioni).