D.P.R. 180/1950 modificato e integrato dalle L. 311/2005 e 80/2005
Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (G.U. n. 099 del 29/04/1950) approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. (pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950)
Preambolo
  Il presidente della repubblica visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 
  6 febbraio 1946, n. 103;
  Visto il testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 584;
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 
  1946, n. 103;
  Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 1/a settembre 
  1947, n. 884;
  Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 3 ottobre 1947, 
  n. 1366;
  Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70;
  Vista la legge 29 luglio 1949, n. 493;
  Visto l'art. 87 della costituzione;
  Udito il parere del consiglio di stato;
  Sentito il consiglio dei ministri;
  Sulla proposta del ministro per il tesoro;
  Decreta:
  È approvato l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, 
  il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti 
  dalle pubbliche amministrazioni, composto di 77 articoli e firmato dal ministro 
  per il tesoro.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella 
  raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È 
  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
  Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950
Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Titolo I del sequestro, del pignoramento e della cessione degli stipendi, salari e pensioni
Art. 1. (Insequestrabilità, Impignorabilità E Incedibilità 
  Di Stipendi, Salari, Pensioni Ed Altri Emolumenti).
  Non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite 
  nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge (introdotto dalla Legge 
  80/2005), gli stipendi, i salari, le paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, 
  le pensioni, le indennità, i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie 
  che lo stato, le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza 
  e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, 
  od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende 
  autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie 
  di un servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto, nonché le Aziende 
  private (aggiunta Legge Finanziaria 2005) corrispondono ai loro impiegati, salariati 
  e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera 
  prestata nei servizi da essi dipendenti.
  Nel personale dipendente dallo stato si comprende anche il personale dipendente 
  dal segretariato generale della presidenza della repubblica e dalle camere del 
  parlamento.
Art. 2. (eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità).
  Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, 
  le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza 
  corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'articolo 
  1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
  1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa 
  di alimenti dovuti per legge;
  2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti 
  verso lo stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore 
  dipende, derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
  3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi 
  dovuti allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro 
  origine, all'impiegato o salariato.
  Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate 
  ai numeri 2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, 
  e, quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire 
  una quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le 
  disposizioni del titolo v nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni 
  e delegazioni.
Art. 3. (esecuzioni di sequestri e pignoramenti a carico Di dipendenti statali).
  Per gli impiegati e salariati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento 
  autonomo, il sequestro ed il pignoramento di stipendi, salari e retribuzioni 
  equivalenti, pensioni, indennità che tengono luogo di pensione, ed altri 
  assegni di quiescenza si eseguono presso il ministero del tesoro, ispettorato 
  generale per il credito ai dipendenti dello stato, in persona dell'ispettore 
  generale capo dell'ufficio.
  Per il personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello stato 
  il sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la direzione generale delle 
  ferrovie dello stato in persona del direttore generale.
Art. 4. (esecuzione di sequestri e pignoramenti a carico Di dipendenti da altre 
  pubbliche amministrazioni).
  Per gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 
  1, diversi dalle amministrazioni dello stato, il sequestro ed il pignoramento 
  di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso l'amministrazione 
  dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona di chi ne ha la legale 
  rappresentanza.
  Per il personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle 
  indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza 
  di eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona 
  del legale rappresentante.
Art. 5. (facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario).
  Gli impiegati e salariati dipendenti dello stato e dagli altri enti, aziende 
  ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con 
  cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare 
  di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori 
  a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente 
  testo unico.
  Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali 
  all'estero non hanno tale facoltà.
  Per il personale dipendente dalle camere del parlamento si osservano le norme 
  speciali stabilite dalle camere stesse.
  I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari 
  finanziari di cui all’art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 
  1° settembre 1993, n. 385 prestiti da estinguersi coin cessione di quote 
  della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute 
  fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
  Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità 
  che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli 
  assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e 
  gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto 
  Nazionale della previdenza sociale , gli assegni vitalizi e i capitali a carico 
  di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono 
  avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero 
  del residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Apportato dalla (Legge 
  80/2005)
Titolo II della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello stato.
Art. 6. Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione).
  Gli impiegati civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello stato 
  anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 
  5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel 
  rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso 
  e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza.
  I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva 
  l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Art. 7. (periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di 
  cessione).
  La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può 
  essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo 
  nel rapporto di impiego o di lavoro, valido al fini del trattamento di quiescenza.
  Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati 
  ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto 
  il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per 
  gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra 
  di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica 
  di partigiano ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, 
  n. 518.
  Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati 
  che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor 
  militare.
Art. 8. (ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari).
  Si considerano impiegati militari ai sensi dell'art. 6:
  A) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie forze armate e 
  dei corpi organizzati militarmente a servizio dello stato.
  Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente effettivo gli ufficiali 
  invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario, ed inoltre, quelli i quali, 
  avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio permanente effettivo, siano 
  in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato allo stipendio 
  e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel servizio 
  utile per il futuro assegno di riposo;
  b) i sottufficiali in servizio continuativo delle forze armate e dei corpi organizzati 
  militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario 
  o parificato.
Art. 9. (personali speciali che godono della facoltà di cessione).
  Le disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente 
  dal segretariato generale della presidenza della repubblica, al personale speciale 
  del consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'accademia nazionale 
  dei Lincei, a quello dell'istituto centrale di statistica e degli archivi notarili 
  e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti 
  agli impiegati dello stato.
Art. 10. (personale dipendente da istituti di istruzione Costituiti in enti 
  autonomi).
  Le disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale 
  retribuito sui bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore 
  e di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti 
  in enti autonomi, ove nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo 
  di tutto il personale dipendente di contribuire al fondo per il credito ai dipendenti 
  dello stato a norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art. 11. (regolazione della facoltà di cessione Per il personale delle 
  ferrovie dello stato).
  Per il personale dipendente dalla amministrazione delle ferrovie dello stato, 
  la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di quote di stipendio 
  o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.
  Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni 
  del presente titolo.
Art. 12. (del salario degli operai dello stato ai fini della cessione).
  Il salario degli operai dello stato è considerato, ai fini dell'art. 
  6, fisso e continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative 
  o di effettiva prestazione di opera.
  La somma cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo stato è ragguagliata 
  al prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda 
  del prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.
Art. 13. (personale assunto con contratto a tempo determinato).
  Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello 
  stipendio o salario anche gli impiegati e salariati assunti o confermati in 
  servizio con contratto a tempo determinato, che abbiano compiuto quattro anni 
  di effettivo servizio, o due anni nei casi contemplati dal secondo o terzo comma 
  dell'art. 7, ed abbiano un contratto di durata non inferiore a tre anni, che 
  assicuri ad essi il diritto a un trattamento di quiescenza od altro equivalente.
  La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento 
  dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.
Art. 14. (trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà 
  di cessione).
  Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni 
  o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo stato o dai 
  singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono, agli assegni equivalenti 
  a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità 
  e vecchiaia corrisposti dall'istituto nazionale della previdenza sociale; gli 
  assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali 
  i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.
Art. 15. (istituti ammessi a concedere prestiti).
  Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello stato ed 
  ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio 
  o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati 
  e salariati delle pubbliche amministrazioni, l'istituto nazionale delle assicurazioni, 
  le società di assicurazioni legalmente esercenti gli istituti e le società 
  esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita 
  semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno.
Art. 16. (fondo per il credito ai dipendenti dello stato e sue funzioni).
  È costituito presso il ministero del tesoro il _fondo per il credito 
  ai dipendenti dello stato_ amministrato, con gestione speciale, dall'ispettorato 
  generale per il credito ai dipendenti dello stato.
  L'ispettore generale preposto all'ispettorato ha la rappresentanza legale del 
  fondo.
  Presso il detto ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
  Il fondo è destinato:
  1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite 
  per mutui accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali 
  l'amministrazione del fondo abbia prestato garanzia;
  2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, 
  agli impiegati e ai salariati dello stato ed ai personali di cui agli articoli 
  9 e 10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle 
  disponibilità liquide di ciascun esercizio.
  I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al fondo.
Art. 17. (contributi a favore del fondo).
  Salvo quanto è disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, 
  agli impiegati civili e militari e ai salariati dello stato e ai personali di 
  cui agli articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del fondo per 
  il credito ai dipendenti dello stato, un contributo di centesimi dieci per ogni 
  cento lire dello stipendio o del salario lordo mensile.
  I contributi sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.
  L'azione per il rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del 
  mese successivo a quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.
  La restituzione avviene interessi.
Art. 18. (contributo dovuto per i segretari comunali a favore del fondo).
  Per i segretari comunali i contributi al fondo per il credito ai dipendenti 
  dello stato sono stabiliti nella misura di centesimi dodici per ogni cento lire 
  dello stipendio lordo.
  Il contributo è dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale 
  del grado di segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto 
  al numero degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da 
  quello previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in 
  consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune.
  Il contributo è dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla 
  persona del titolare, nonché dalle circostanze che il titolare si trovi 
  in posizione di aspettativa o disponibilità, senza stipendio o con stipendio 
  ridotto, ovvero il posto sia vacante, od occupato da un reggente o supplente 
  con stipendio ridotto. Il comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; 
  ma rimane a carico del comune il contributo o la parte del contributo sullo 
  stipendio o parte dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità, 
  aspettativa o qualsiasi altro motivo.
  Valgono per i contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli 
  ultimi due commi dell'articolo precedente.
Art. 19. (versamento dei contributi al fondo).
  I contributi a carico degli impiegati civili e militari retribuiti sul bilancio 
  dello stato sono versati dalle singole amministrazioni centrali al fondo per 
  il credito ai dipendenti dello stato, all'inizio dell'esercizio finanziario, 
  in ragione dei quattro quinti del loro importo globale calcolato sugli stanziamenti 
  di bilancio per stipendi.
  La residua parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente 
  pagati, secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa.
  Per i salariati dello stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10, eccettuati 
  i segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri posticipati 
  nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.
Art. 20. (riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali).
  Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'ispettorato 
  generale per il credito ai dipendenti dello stato emette, entro l'aprile di 
  ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico 
  dei comuni di ogni provincia. Il ruolo è reso esecutivo dal prefetto 
  e trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la 
  sezione di tesoreria provinciale.
  Contemporaneamente è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, 
  con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo 
  in unica soluzione nel mese di giugno.
  Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere 
  emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai 
  comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell'estratto 
  del ruolo.
Art. 21. (dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con 
  garanzia del fondo).
  I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti 
  di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati 
  e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme 
  indicate dal regolamento, i contratti si perfezionano col provvedimento dell'ispettorato 
  generale per il credito ai dipendenti dello stato che approva il contratto e 
  concede la garanzia.
  La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione 
  del mutuo, purchè tale somministrazione sia eseguita in data posteriore 
  alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma 
  dell'articolo seguente.
Art. 22. (comitato amministrativo e suoi compiti - somministrazione dei prestiti 
  diretti).
  La concessione dei prestiti sul fondo per il credito ai dipendenti dello stato 
  è deliberata da un comitato amministrativo presieduto dal sottosegretario 
  di stato per il tesoro e costituito dal capo dell'ispettorato generale per il 
  credito ai dipendenti dello stato, vice presidente, e da sette membri effettivi 
  e sette supplenti nominati, per ogni biennio, con decreto del ministro per il 
  tesoro, e cioè:
  1) due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, 
  da designarsi dalla presidenza del consiglio dei ministri sino a quando non 
  potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute:
  2) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'ente 
  nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
  3) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente, 
  della direzione generale degli affari generali e personale del ministero del 
  tesoro, della ragioneria generale dello stato, dell'ispettorato generale per 
  il credito ai dipendenti dello stato e della direzione generale della cassa 
  depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma dell'art. 
  75, il membro in rappresentanza della cassa depositi e prestiti cesserà 
  di far parte del comitato.
  L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato designa, per 
  ogni biennio, un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore 
  al 9/a di gruppo a.
  Spetta inoltre al comitato:
  A) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio finanziario nello stato 
  di previsione della spesa del ministero del tesoro;
  B) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni esercizio finanziario;
  C) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse di cui all'art. 
  26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e del concorso 
  nelle spese di amministrazione di cui all'art. 27;
  D) determinare per ogni esercizio finanziario le somme destinate alle spese 
  amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul c/c infruttifero di 
  cui all'articolo 50;
  E) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio di proprietà 
  del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sentito l'ufficio tecnico 
  erariale;
  F) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di fondi disponibili.
  Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale 
  il voto del presidente.
  Le deliberazioni del comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili 
  nel merito.
  La somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario 
  o a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
  In caso di morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, 
  la concessione si ha come non avvenuta.
Art. 23. (casi di limitazione della durata dei prestiti).
  L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento 
  a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può 
  contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti 
  siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
  Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, 
  possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote 
  mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite 
  di età per il loro collocamento a riposo.
  Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8 , i prestiti 
  non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano 
  i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.
Art. 24. (indicazioni di coloro che non possono contrarre prestiti).
  Non possono ottenere prestiti:
  A) coloro che non comprovino, nei modi stabili dal regolamento, di avere sana 
  costituzione fisica;
  B) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età 
  o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe 
  concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano nello anzidetto termine, 
  sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque, se donne;
  C) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
  D) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo 
  motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali 
  indicate nell'art. 8.
Art. 25. (casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della 
  garanzia).
  Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione 
  del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, venendo in qualunque modo 
  a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero 
  potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24, la limitazione o il diniego 
  della concessione del prestito diretto o della garanzia, può revocare 
  la concessione del prestito diretto o della garanzia.
Art. 26. (interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti).
  Gli interessi sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento, 
  modificabile, in seguito a conforme richiesta del comitato amministrativo, di 
  cui all'art. 22, con decreto del presidente della repubblica, da emanare su 
  proposta del ministro del tesoro e sentito il consiglio dei ministri. Gli interessi 
  sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del prestito.
  L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente 
  successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti 
  del calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo 
  mese.
Art. 27. (ritenute per spese di amministrazione e premio rischi).
  Sull'importo lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si 
  trattengono in anticipo a favore del fondo:
  A) una somma calcolata in ragione di l.0,50 per cento per spese di amministrazione, 
  modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto 
  del presidente della repubblica;
  B) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per 
  i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti 
  estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con 
  decreto del presidente della repubblica, nei modi e con le forme di cui alla 
  lettera a).
Art. 28. (modificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti).
  L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato dà comunicazione, 
  a mezzo di lettera raccomandata, alle amministrazioni dalle quali dipendono 
  i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione di quote di stipendio o salario, 
  concessi dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato o dagli altri istituti.
  Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette 
  amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha 
  avuto luogo la comunicazione.
  Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, 
  ai sensi del codice civile.
Art. 29. (versamento delle quote trattenute per cessione).
  Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate 
  all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.
  Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello 
  stato e cessionario sia il fondo per il credito ai dipendenti dello stato, dette 
  quote sono versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel 
  mese di gennaio, salvo rimborso da parte del fondo delle quote o parti di quote 
  che in seguito risultassero non dovute.
Art. 30. (ritenute e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali - 
  azioni per mancato versamento).
  I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la quota di stipendio ceduta 
  dai segretari comunali e di versarla all'ente cessionario nel mese successivo 
  a quello cui la quota si riferisce.
  Qualora il versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, 
  l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti 
  di cui gli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e provinciale, 
  approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
  Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti 
  necessari alla esecuzione della cessione l'ente cessionario può esperire 
  azioni tanto contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, 
  responsabili in proprio e solidalmente.
Art. 31. (procedimento coattivo a carico dei comuni per somme dovute al fondo).
  Se il comune non esegue il pagamento delle somme dovute al fondo per il credito 
  ai dipendenti dello stato nei termini di cui ai precedenti articoli 20 e 30, 
  l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell'intendenza di finanza, 
  deve ritenere l'ammontare sulla prima rata bimestrale della sovrimposta comunale 
  o, quando questa non sia disponibile per deleghe od impegni legali preesistenti 
  e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei quali sia affidata 
  la riscossione all'esattore. Le somme ritenute devono essere versate immediatamente 
  al fondo creditore.
  In mancanza di fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie 
  percependone, a carico del comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale 
  di sconto.
  Se l'esattore non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede 
  contro di lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione delle imposte 
  dirette, per mezzo della intendenza di finanza.
  Le indennità di mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del fondo.
  Se l'esattoria delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure 
  l'esattore non ha in riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli 
  e in misura sufficiente, l'intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute 
  dal comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della 
  scadenza a quello del pagamento.
Art. 32. (rischi che assume il fondo con la garanzia - conseguenti obblighi 
  e diritti).
  Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1 dell'art. 16 il fondo per il 
  credito ai dipendenti dello stato assume i seguenti rischi:
  A) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
  B) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a 
  pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto 
  ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
  C) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non 
  sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.
  Il fondo ha facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo 
  mensilmente la quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la 
  quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando 
  la cessione con l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.
  Il fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, 
  liquida a proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio 
  originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio 
  legale civile dopo tale scadenza.
  Nel caso di cui alla lettera c) il fondo ricupera le somme pagate per conto 
  del cedente, cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della 
  ritenuta mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art. 
  45.
Art. 33. (limiti per gli obblighi delle garanzie prestate dal fondo).
  Gli obblighi della garanzie prestate dal fondo per il credito ai dipendenti 
  dello stato sono contenuti nei limiti del patrimonio del fondo stesso.
Art. 34. (esclusione di ogni garanzia diversa da quella del fondo). ABROGATO dalla Legge Finanziaria n. 311/2005
Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del fondo per il credito ai dipendenti dello stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.
Art. 35. (riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione).
  Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non 
  superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura 
  stabilita.
  Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere 
  il quinto dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi 
  interessi è ricuperata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato, 
  mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà 
  di cui all'art. 45.
Art. 36. (trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate).
  Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi 
  motivo non sia rilasciata dal debitore alla data della scadenza, produce interesse 
  a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio al quale fu accordato il 
  mutuo.
  Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato non corrisponde interessi 
  sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, 
  debba versare all'istituto cessionario.
  Il fondo, qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi 
  al saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data 
  in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre 
  che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del fondo la denuncia 
  del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso 
  gli interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del 
  ricevimento della denuncia.
Art. 37. (rivalsa da parte del fondo per errori od omissioni).
  Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato ha facoltà di rivalersi, 
  mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto 
  e fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni 
  verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei relativi 
  ammortamenti.
  In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, 
  non può eccedere la metà dello stipendio o salario.
Art. 38. (estinzione anticipata di cessione).
  Quando siano trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata 
  per un quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata 
  per un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento 
  dell'intero debito residuo.
  In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di stipendio o salario non 
  ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel tempo 
  in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo 
  stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
  Nello stesso caso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato è 
  tenuto a restituire una quota del premio di garanzia riscosso a norma della 
  lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della somma pagata in 
  anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia.
  Agli effetti dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento 
  a saldo si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene 
  effettuato.
Art. 39. (rinnovo di cessione).
  È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno 
  due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro 
  anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata 
  consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso 
  può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un 
  anno dall'anticipata estinzione.
  Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata 
  una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo 
  stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli 
  articoli 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia 
  destinato, sino a concorrente quantità, all'estinzione della cessione 
  in corso.
  Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, 
  può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per 
  la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.
Art. 40. (effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente).
  In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione 
  della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati 
  fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque 
  patto in contrario.
  Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato restituisce la quota del premio 
  di garanzia a norma del terzo comma dell'art. 38.
  Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente 
  al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.
  L'obbligo della garanzia da parte del fondo e l'obbligo dell'amministrazione 
  di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione 
  che l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.
Art. 41. (obblighi degli istituti mutuanti verso il fondo)
  Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla fine di ogni mese e, in 
  ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della concessione della garanzia 
  devono versare al fondo per il credito ai dipendenti dello stato le ritenute 
  eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo dei mutui da essi concessi e garantiti 
  dal fondo. In caso d'inadempimento, l'obbligo della garanzia da parte del fondo 
  e l'obbligo dell'amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito 
  rimangono sospesi.
Art. 42. (nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti 
  inefficacia di atti riguardanti quote cedute).
  Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi 
  per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato 
  o salariato, verso cessione di quote di stipendi o salario.
  Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma 
  rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.
  Sono inefficaci, rispetto allo stato ed agli altri enti dai quali i cedenti 
  dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio 
  o di salario cedute.
Art. 43. (estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti 
  di quiescenza).
  Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia 
  di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo 
  equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione 
  stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza 
  o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego 
  o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti 
  organici o di contratto.
  La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno 
  continuativo.
  Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno 
  continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo 
  di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione 
  o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta 
  fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.
  Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, 
  sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.
Art. 44. (perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni 
  di quiescenza).
  Quando l'impiegato o salariato all'atto della cessazione dal servizio, oltre 
  alla pensione od altro assegno continuativo equivalente, abbia diritto, a qualsiasi 
  titolo, a percepire una somma una volta tanto dall'amministrazione dalla quale 
  dipende, l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato può 
  stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito 
  per cessione.
Art. 45. (procedimenti coattivi - casi di eccezione).
  Quando, per cessazione o interruzione del servizio o per qualsiasi altra causa, 
  l'ammortamento di un prestito non può essere eseguito nelle condizioni 
  prestabilite, il fondo per il credito ai dipendenti dello stato che abbia concesso 
  il prestito direttamente o lo abbia riscattato da altri istituti, può 
  ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi con i mezzi di cui agli 
  articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle ritenute ai sensi dell'art. 35, 
  con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti al debitore, anche se dichiarati 
  insequestrabili, impignorabili od incedibili da leggi speciali, salva la facoltà 
  di procedere sugli altri beni del debitore.
  Il fondo si avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle 
  entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici.
  Non si possono perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita 
  conferite dall'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti 
  statali, nonché i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati 
  e salariati dello stato.
Art. 46. (estinzione di obbligazione verso il fondo per decesso del debitore).
  La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue ogni obbligazione verso 
  il fondo per il credito ai dipendenti dello stato.
Art. 47. (agevolazioni fiscali).
  I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di 
  stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti 
  dalle tasse di bollo.
  Le concessioni di mutui fatte dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato 
  sono esenti dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. 
  I redditi del fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.
  I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti 
  dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l'aliquota 
  speciale stabilita dall'art. 42, tabella allegato b), regio decreto 30 dicembre 
  1923, n. 3269, e successive modificazioni.
  Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 
  15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi 
  limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.
Art. 48. (patrimonio del fondo - rendiconto - controllo della corte dei conti).
  Il patrimonio del fondo per il credito ai dipendenti dello stato è costituito:
  A) dai crediti per le somme investite nella concessione di prestiti diretti 
  o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32;
  B) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del fondo e da quello 
  dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
  C) da titoli di stato o garantiti dallo stato;
  D) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti correnti 
  di cui all'art. 50.
  I risultati della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, 
  da allegarsi al bilancio consuntivo del ministero del tesoro.
  Il controllo della corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate 
  in favore e i pagamenti a carico del fondo ha luogo in sede di consuntivo.
Art. 49. (contributi e rimborsi dovuti dal fondo al tesoro).
  Il fondo per il credito ai dipendenti dello stato versa al tesoro dello stato, 
  a titolo di contributi, distinte somme da determinarsi annualmente con la legge 
  di bilancio per:
  A) stipendi al personale di ruolo;
  B) spese di stampati e di cancelleria;
  C) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia, provvista d'acqua 
  e di energia elettrica ai locali sede della gestione del fondo.
  Lo stesso fondo deve rimborsare integralmente al tesoro le somme erogate per 
  spese di liti, per il funzionamento del comitato di cui all'art. 22 e di eventuali 
  commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per missioni 
  inerenti all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al fondo, per premio 
  giornaliero di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi 
  speciali relativi a particolari esigenze di servizio a favore del personale, 
  per retribuzione al personale avventizio e per altre spese di amministrazione. 
  Nel bilancio della spesa del ministero del tesoro sono iscritti appositi capitoli, 
  sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.
  Nel bilancio dell'entrata dello stato è iscritto uno speciale capitolo 
  con stanziamento corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio 
  della spesa, al quale il fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi 
  suddetti.
Art. 50. (conti correnti del fondo con il tesoro).
  È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale, 
  intestato al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, al quale affluiscono 
  i versamenti dovuti al fondo per contributi, premi compensativi dei rischi, 
  quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi altro titolo. Dallo stesso 
  conto corrente sono prelevate le somme occorrenti per somministrazioni di prestiti 
  concessi, riscatti di prestiti garantiti, concorsi e rimborsi e per ogni altro 
  titolo.
  È istituito presso il tesoro un conto corrente fruttifero intestato al 
  fondo per il credito ai dipendenti dello stato, al quale sono versate le somme 
  eccedenti le necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse 
  pari alla media del saggio dei buoni ordinari del tesoro.
Titolo III della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dello stato e dei dipendenti di soggetti privati (Rubrica così sostituita dalla Legge Finanziaria del 2005 n. 311)
Art. 51. (facoltà dei non dipendenti dello stato di contrarre prestiti).
  Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati 
  nel titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite 
  nell'art. 6.
Art. 52. (impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi 
  di lavoro).
  Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, 
  assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto 
  d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare 
  cessioni di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo 
  di cinque o di dieci anni per un periodo non superiore ai dieci anni (modifica 
  introdotta dalla L. 89/2005), quando siano addetti a servizi di carattere permanente, 
  siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. ed abbiano compiuto, 
  nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione 
  decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità. 
  (Soppresso dalla Legge 80/2005).
  Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo 
  determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può 
  eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora 
  trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione de trattamento 
  di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si 
  applica il limite del quinto..
  I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3) del codice 
  di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 
  1, primo comma, del presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici 
  mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute 
  fiscali, purchè questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione 
  non può ecceder il periodo di tempo che, al momento dell’operazione,deve 
  ancora trascorrer per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti 
  a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 
  545 del codice di procedura civile.(Commi introdotti dalla L. 80/2005)
Art. 53. (istituti autorizzati a concedere prestiti).
  Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui 
  al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15.
Art. 54. (garanzia dell'assicurazione o altre malleverie).
  Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma DEL TITOLO 
  II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono avere la garanzia 
  dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie 
  che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di 
  stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente 
  non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo 
  credito.
  Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, 
  da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una 
  quota del proprio stipendio o salario.
  Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non 
  possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione 
  dell'istituto nazionale della assicurazioni e delle società di assicurazione.
Art. 55. (applicabilità di disposizioni del titolo II - estensione degli 
  effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - eccezioni).
  Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario 
  contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo 
  stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli 
  articoli 7, 13 (Soppresso dalla legge 80/2005), 14, 23, 24, 29 primo comma, 
  35 primo comma, 38 primo e secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 
  e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'amministrazione dello stato 
  quella alle cui dipendenze l' impiegato o salariato cedente presta servizio.
  Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in 
  corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 
  43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati 
  indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o 
  ai contratti di impiego di lavoro.
  Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla 
  disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella 
  legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del _fondo per le indennità 
  agli impiegati_ previsti dagli articoli 1 e seguenti di detto decreto-legge 
  sono regolati, nei confronti degli istituti autorizzati a concedere prestiti, 
  dall'art. 14 del decreto stesso.
  Non (soppresso dalla L. 80/2005) si possono perseguire le indennità premio 
  di servizio conferite ai propri iscritti dall'istituto nazionale per l'assistenza 
  dei dipendenti degli enti locali Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
  dell’Amministrazione pubblica (Sostituito dalla L. 80/2005). Lo stesso 
  divieto vale per Non si possono perseguire (sostituito dalla L. 80/2005) i concorsi 
  e sussidi per assistenza sanitaria con feriti agli impiegati o salariati di 
  cui al presente titolo.
Art. 56. (applicabilità di disposizioni a personali di istituti di istruzione).
  Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale degli istituti 
  di istruzione contemplati nell'articolo 10, quando detti istituti non abbiano 
  assunta la obbligazione di far contribuire tutto il personale al fondo per il 
  credito ai dipendenti dello stato.
Art. 57. (disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello stato 
  non aventi assegni fissi e continuativi).
  Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, 
  ai ferrovieri dipendenti dallo stato ed agli operai dello stato che non godono 
  di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta a società 
  mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva categoria.
  Titolo IV della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni 
  e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché le quote 
  per sottoscrizione a prestiti nazionali.
Art. 58. (facoltà e limiti delle deleghe).
  Gli impiegati e salariati e i pensionati delle pubbliche amministrazioni indicate 
  nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla metà 
  dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote del 
  prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti 
  dagli enti o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico 
  delle disposizioni sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio 
  decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
  La delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione 
  del debito.
  La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori 
  e degli enti o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione 
  per il pagamento dei premi quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato 
  al pagamento del prezzo dell'alloggio.
Art. 59. (notificazione delle deleghe).
  Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da impiegati e salariati 
  o pensionati delle amministrazioni dello stato anche ad ordinamento autonomo 
  sono notificate all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello 
  stato, in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio, che ne dà 
  comunicazione alle amministrazioni interessate, con le occorrenti istruzioni 
  per la osservanza della legge.
  Le deleghe rilasciate dai dipendenti dell'amministrazione delle ferrovie dello 
  stato sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona del direttore 
  generale.
  Le deleghe rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche 
  sono notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.
Art. 60. (ritenute per delega su stipendi, salari e pensioni - notificazione 
  ).
  Il ministero dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal ministero 
  stesso o dalla cessata unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti 
  e non cedute ai comuni, le amministrazioni dello stato civili e militari per 
  le case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'amministrazione 
  delle ferrovie dello stato e l'amministrazione delle poste e dei telegrafi per 
  le case di loro proprietà, l'istituto nazionale per le case degli impiegati 
  dello stato per la gestione propria e per quella del cessato istituto romano 
  cooperativo per le case degli impiegati dello stato in Roma, quando gli alloggi 
  sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso ad impiegati, 
  salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le pigioni ed i canoni 
  d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o pensioni, fino alla metà 
  di tali emolumenti.
  L'amministrazione creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso 
  notifica l'importo delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari 
  o pensioni, agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni 
  statali e qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne 
  dà notizia anche all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti 
  dello stato.
Art. 61. (autorizzazione alla cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, 
  ritenute d'ufficio).
  Quando i soci di società cooperative per la costruzione e l'acquisto 
  di case popolari od economiche finanziate dalla cassa depositi e prestiti si 
  rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei mutui, 
  delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per spese generali, 
  la cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta alle singole 
  amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari, pensioni, assegni 
  nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinarie di qualunque 
  specie.
  La ritenuta concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare 
  la metà degli emolumenti suindicati.
  Qualora l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento 
  di quote di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere 
  praticata in modo continuativo.
  Quando si tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello stato, la cassa depositi 
  e prestiti dà comunicazione all'ispettorato generale per il credito ai 
  dipendenti dello stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole amministrazioni.
Art. 62. (facoltà delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere 
  ritenute per morosità).
  Le amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori 
  a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile effettuare 
  le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di morosità.
  Le stesse norme si applicano anche alle cooperative mutuatarie dell'amministrazione 
  delle ferrovie dello stato e alle cooperative di ferrovieri che, già 
  finanziate da istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall'amministrazione 
  delle ferrovie dello stato.
  Questa, in caso di morosità degli assegnatari degli alloggi, è 
  autorizzata ad avvalersi delle disposizioni predette anche per il ricupero delle 
  somme, non escluse le quote arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Art. 63. (effetti della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega).
  La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per pigione o prezzo di 
  case popolari od economiche continua ad essere trattenuta nella misura stabilita 
  anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre che questa non ecceda il 
  terzo dell'emolumento stesso.
  In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al limite della metà 
  dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente creditore ogni azione 
  su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti di quote non percette.
  Nei casi contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere 
  operata nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.
Art. 64. (inefficacia di atti su quote delegate o soggette a ritenute).
  Sono inefficaci, rispetto allo stato e agli altri enti debitori degli stipendi 
  o salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle 
  quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di prezzo, 
  pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.
Art. 65. (deleghe per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali).
  Gli impiegati civili e militari delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento 
  autonomo, ed i pensionati dello stato hanno facoltà di rilasciare, a 
  favore degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse 
  nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di sottoscrizione 
  rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti, delega per quote 
  mensili uguali di stipendio o di pensione, entro il limite del quinto, valutato 
  al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un anno.
Art. 66. (agevolazioni fiscali e modalità per le deleghe di cui al precedente 
  articolo).
  La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal pensionato è esente da 
  tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere trasmessa in duplice esemplare 
  ed in copia all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio o della pensione, 
  il quale provvede alla trattenuta e al pagamento, a favore dell'istituto di 
  credito, della rata delegata o della parte che non eccede il quinto, valutata 
  al netto delle ritenute, dello stipendio o della pensione.
  Accettata la delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore 
  trasmette un esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare 
  all'amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo 
  di variazione.
  Titolo V del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni
Art. 67. (singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto).
  In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio 
  o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto 
  cessionario.
Art. 68. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni).
  Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il 
  limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non 
  limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati 
  al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
  Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata 
  e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la 
  differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di 
  ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.
Art. 70. (limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni).
  Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, 
  salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 sono 
  consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario 
  o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.
  La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte 
  a norma degli articoli 61 e 62.
  Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono 
  colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario 
  o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.
  Art. 70. (limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione.)
  Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il 
  limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione 
  dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità 
  e dia il suo assenso.
  Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa 
  carico la pensione.
  Disposizioni generali e transitorie
Art. 71. (crediti dello stato per responsabilità amministrative e contabili).
  Nulla è rinnovato alle disposizioni vigenti relative al ricupero dei 
  crediti dello stato derivanti da responsabilità amministrative o contabili 
  dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai dipendenti 
  stessi.
Art. 72. (personale daziario di cessate gestioni statali).
  Le disposizioni del titolo II si applicano anche al personale daziario passato 
  dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia ai comuni 
  suindicati, fino a che detto personale rimanga alle dipendenze degli enti medesimi, 
  addetto al servizio delle imposte di consumo.
Art. 73. (personale dell'amministrazione dell'ex casa reale).
  Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del presente testo unico si 
  applicano al personale dell'ex casa reale amministrato dal segretariato generale 
  della presidenza della repubblica.
Art. 74. (rimborsabilità di contributi rilasciati a favore del fondo).
  Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore del regio decreto-legge 
  5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65 anni di età se 
  impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno diritto di ottenere, 
  all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso senza interessi dei contributi 
  rilasciati a favore del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sempre 
  che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione di quote 
  di stipendio o salario.
  Nel caso che l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il 
  diritto al rimborso spetta agli eredi.
  L'azione per il rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal 
  servizio.
Art. 75. (debito del fondo verso la cassa depositi e prestiti).
  Per la graduale estinzione del residuo debito del fondo per il credito ai dipendenti 
  dello stato verso la cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7, terzo 
  e quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli articoli 
  1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso 
  la cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento, 
  al quale il fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una annualità 
  di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito.
  Il conteggio degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito 
  residuo hanno luogo alla fine di ogni anno solare.
Art. 76. (anticipazioni del tesoro a favore del fondo).
  Il tesoro dello stato è autorizzato a fare anticipazioni al fondo per 
  il credito ai dipendenti dello stato per la concessione di prestiti quinquennali 
  ai sensi delle disposizioni del titolo ii del presente testo unico, entro il 
  limite massimo di lire cinquecento milioni per anno solare all'interesse corrispondente 
  a quello dei buoni ordinari del tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. 
  Le eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni successive.
  La concessione delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956.
  Ai prestiti quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma 
  si applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal fondo per 
  il credito ai dipendenti dello stato con le proprie disponibilità.
  Le somme che alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le 
  anticipazioni di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità 
  costanti, comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi 
  capitoli del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e 
  per la quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal 1/a gennaio dell'anno 
  successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito 
  entro il mese di gennaio.
  Le anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della 
  categoria _movimento di capitali_ dello stato di previsione della spesa del 
  ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'ispettorato generale 
  per il credito ai dipendenti dello stato, al conto corrente fruttifero che il 
  fondo per il credito ai dipendenti dello stato tiene con il tesoro, giusta il 
  disposto dell'art. 50 del presente testo unico.
Art. 77. (anticipazioni dell'e.n.p.a.s. A favore del fondo).
  L'ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è 
  autorizzato, à termini dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, 
  n. 22, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 
  1946, n. 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso affidate, 
  le entrate eccedenti le sue normali necessità ed in genere, ogni sua 
  attività patrimoniale, anche in anticipazioni al fondo per il credito 
  ai dipendenti dello stato.
  Le anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la 
  quale il fondo per il credito ai dipendenti dello stato assicurerà all'ente 
  un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito 
  ai dipendenti dello stato.
  Visto, il ministro per il tesoro
  Pella
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