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Legge 46/1982, finanziamenti e prestiti agevolati.

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga

la seguente legge:
Art. 1
E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al Fondo speciale per la ricerca applicata; istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.
Art. 2
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;
g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale;
g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 3
Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento.
Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica è costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico.
Art. 4
Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al Fondo speciale per la ricerca applicata; nonché il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni per singolo richiedente per anno.
Le ricerche devono essere svolte presso laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, che li includerà in apposito albo entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'IMI erogherà i contributi su presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul tipo, la qualità, il contenuto della ricerca e del servizio svolti.
I contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riserva alla piccola e media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della riserva disponibile in un anno.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma.
Art. 5
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del fondo di cui al precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8.
La riserva del 40 per cento di cui all'art. 3, L. 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20 per cento di cui all'art. 10, L. 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.
Art.6
Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con quelle previste a carico del fondo di cui al precedente articolo 14 e con quelle previste a carico del fondo di cui all'art. 3, L. 12 agosto 1977, n. 675, per programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità.
Art. 7
L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validità.
Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso.
Il comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.
L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 8
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

Art. 9
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica affida l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di ricerca, ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge.
I contratti di ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica con i soggetti di cui allo stesso art. 2, che abbiano una stabile organizzazione in Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o finali.
La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione.
I soggetti di cui al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata, delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di ricerca.
Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di ricerca compresi in altri programmi pubblici.
La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'oggetto specifico della ricerca ed è effettuata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito il comitato di cui all'articolo 7.
Art. 10
In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.
Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 11
Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va effettuato periodicamente dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, che si avvale a tal fine del comitato di cui all'art. 7 e dell'IMI, oltre che del suo ufficio.
I risultati delle ricerche appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di indicazioni del comitato di cui all'articolo 7.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'articolo 7, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali della ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla valutazione del rapporto costi-benefici.
Art. 12
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 7 e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca.
Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza.
Art. 13
Per il finanziamento dei programmi di cui agli art. 8, 9, 10, 11 e 12 è destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'art. 3 del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'art. 1 della presente legge.
Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del fondo.
Art. 14
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gi` esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria.
Art. 15
Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni, comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16.
Per le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50 per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, la predetta misura è fissata al 25 per cento.
Il finanziamento non può superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art. 16.
L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare del finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma.
Su motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.
Per la determinazione dell'importo del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16.
Il contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli artt. 58 e 61 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di impresa.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici stessi.
Art. 16
Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza.
Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione.
L'impresa è tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalità.
Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto.
Art. 17
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi, sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti.
Le imprese debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.
Art. 18
E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.
La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Una quota del 20 per cento degli stanziamenti è riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'art. 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.
Art. 19
Il CIPI, per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è integrato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 20
Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.
Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici; i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.
E' autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.
Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso Ministro.
I contributi di cui al precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.
Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo.
Art. 21
All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Misure particolari in alcuni settori dell'economia.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Articolo: Legge 46/1982, finanziamenti e prestiti agevolati.

Finanziamenti agevolati, testo della legge 46/82
Punteggio:Legge 46/1982, finanziamenti e prestiti agevolati. valutazione media 5,0 stelle
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