Il mutuo fondiario prevede l'iscrizione di una o più ipoteche sull'immobile
per il quale si è richiesto un mutuo, ma in che cosa consiste esattamente
l'ipoteca ?
E' sicuramente la garanzia più efficace per il creditore, semplice da
effettuare, non interpretabile, regolata da norme chiare.
L'iscrizione di una ipoteca sull'immobile garantisce il diritto di prelazione sul bene a favore del beneficiario, prevendendo una improvvisa insolvenza del
creditore.
L'ipoteca si iscrive secondo quanto previsto dalla legge attraverso l'iscrizione
in pubblici registri, e grava sui beni per un periodo non superiore a 20 anni
dopo di cui decade, al termine dei quali, oppure quando il debito risulta estinto,
può essere cancellata, sempre secondo le modalità previste dalla
legge.
Oggetto dell'ipoteca possono essere beni immobili e beni mobili (es: l'auto).
Il bene soggetto ad ipoteca rimane ugualmente di pieno godimento del proprietario
(lo può liberamente usare) infatti l'ipoteca non ne limita la possibilità
di utilizzo o di destinazione, ma ne limita il trasferimento di proprietà o di altri diritti reali .
L'importo espresso dall'ipoteca comprende normalmente il bene, le sue parti
accessorie, oneri e spese per il recupero del credito, gli interessi nella misura
concordata, eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato pagamento
delle rate, i premi assicurativi, gli oneri erariali, i tributi, le spese, gli
oneri notarili, professionali, le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere
per il recupero di quanto dovuto. Per questo motivo il valore di iscrizione
potrebbe risultare addirittura doppio se non triplo rispetto al capitale richiesto
e finanziato.
La prelazione che scaturisce dall'ipoteca è importantissima, il creditore
beneficiario acquisisce il diritto di chiedere l'esproprio dei beni sui quali
essa grava e di essere soddisfatto con precedenza sul ricavato, anche in presenza
di concorrenza di altri creditori. Questo inibisce il venditore dal tentativo
di vendere il bene con lo scopo di soddisfare altri creditori siano essi privilegiati
o meno.
L'ipoteca si costituisce con l'iscrizione nei Registri Immobiliari e si richiede con la presentazione del titolo e di una nota in doppio originale sottoscritta dal richiedente.Nel mutuo ipotecario il titolo è costituito dal contratto di finanziamento. Il contratto di finanziamento deve essere redatto per atto pubblico. La nota deve contenere tutte le indicazioni in modo preciso, cosicché le omissioni e le inesattezze che inducono incertezze sulle persone del creditore, del debitore, del terzo proprietario, sul credito o sull'identità dei singoli beni, determinano la nullità dell'iscrizione ipotecaria.
L'ipoteca che grava su un immobile si estende anche alle sue "pertinenze" (ad esempio un garage). Esse sono costruzioni che, pur conservando la loro natura di individualità fisica, sono assoggettate in modo attuale e permanente a servizio e ornamento di un altro immobile Ne consegue che non occorre farne specifica descrizione nel titolo e nella nota.
Ti è stato utile questo articolo ? Regalaci tante stelle =)